Si riporta il testo del Paragrafo 4 Circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24 E.
"Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 luglio 2014, n. 106.
In merito alle modalità di fruizione, il comma 3 prevede che “ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.
Atteso che il citato comma 3 consente l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
Come già evidenziato, i soggetti titolari di reddito di impresa, così come individuati nel paragrafo 3 della presente circolare, utilizzano il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Si precisa che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, si ricorda che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in commento, il credito non soggiace ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura che, al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Per espressa previsione di legge, all’Art-Bonus non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Inoltre, si precisa che per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro."