La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ha introdotto all’ Articolo 1 - “Art-bonus”, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
IL CREDITO D'IMPOSTA È RICONOSCIUTO A TUTTI I SOGGETTI:
• che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
IL BENEFICIO FISCALE DELL'ART BONUS NON PUO' ESSERE APPLICATO:
• alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR.
Tuttavia:
Leggi il testo dell'Articolo 17 "Art-Bonus" e l'Allegato 1 "Elenco dei comuni colpiti dal sisma".
Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.
La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.
In particolare:
• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.
Più precisamente:
per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:
per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.
Più precisamente:
tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.
A titolo esemplificativo,
Società di capitali, quindi soggetta all’imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi d’impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 Euro.
Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali
L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.
Altre note.
Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d’imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell’agevolazione su un reddito imponibile positivo.
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
In base alla categoria contribuente di appartenenza, l’ammontare delle erogazioni liberali va riportato nelle specifiche sezioni dei modelli utilizzati per la Dichiarazione dei redditi, come di seguito descritto.
Persone fisiche
- Le persone fisiche che compilano il modello 730 devono inserire l’ammontare delle erogazioni effettuate nel quadro G, Sezione VII, rigo G9; quelle che compilano il modello Redditi PF nel quadro CR14.
- Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa possono compilare la sezione I del quadro RU del modello Redditi PF inserendo il codice credito A3 al Rigo RU1 col.1.
- I soggetti forfetari, il cui reddito è soggetto a tassazione separata, riportano le liberalità nella Sezione III del quadro LM del modello Redditi PF.
Solo con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/E del 28/12/2023 è stato riconosciuto che i forfetari possono godere della detrazione per erogazioni Art Bonus. Tali soggetti gestiranno il credito Art Bonus nel quadro CR 14 se operano al di fuori del reddito di impresa (es. lavoratore autonomo, nel limite del 15% del reddito complessivo), nel quadro RU se operano nell’ambito del reddito di impresa (nel limite del 5 per mille dei ricavi) secondo le istruzioni al modello Redditi PF, utilizzando il credito di imposta con le modalità stabilite in base alla qualifica reddituale.
Enti non commerciali
Il credito spettante viene indicato nella dichiarazione dei redditi dell’ENC al quadro RU del modello Redditi Enti non commerciali ed equiparati (inserire il codice credito A3), ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Imprese
Il credito spettante viene indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa al quadro RU sezione 1 del modello Redditi SC (inserire il codice credito A3), ripartito in tre quote annuali di pari importo
Il credito d'imposta in esame:
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici:
sono tenuti a comunicare mensilmente tramite IL PORTALE WWW.ARTBONUS.GOV.IT ed il proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile:
- l'ammontare delle erogazioni ricevute;
- la destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.
Nel portale www.artbonus.gov.it , ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati:
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che, in mancanza della causale che identifichi il carattere di liberalità del versamento, sia necessario, da parte dell’Ente beneficiario, il rilascio di una ricevuta contenente gli elementi come il carattere di liberalità del pagamento e la modalità utilizzata.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/E del 28/12/2023 ha chiarito che per le erogazioni liberali effettuate nell’ambito di attività di raccolta fondi (c.d. fundraising), per il tramite di soggetti terzi, ad esempio piattaforme online intermediarie, è altresì necessario conservare la quietanza attestante l’erogazione liberale e la ricevuta emessa dal beneficiario attestante l’importo agevolabile. In presenza di commissioni per il servizio di intermediazione, escluse dal beneficio, la società di crowdfunding ovvero il beneficiario dell’erogazione devono attestare il relativo importo.
Nel periodo di applicazione del regime agevolato in esame, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali nell’ambito della cultura e dello spettacolo, sono temporaneamente disapplicate ai fini IRPEF le detrazioni previste dall’art. 15, co. 1, lett. h e i (detrazione Irpef del 19%), e a fini IRES le deduzioni stabilite dall’art. 100, co. 2, lett. f e g del TUIR (deduzione degli oneri di utilità sociale).
La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.
L’art bonus può essere applicato nei seguenti casi a, b, c per effetto del comma 1 dell’art.1 della legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.. Il caso d è invece esposto dal comma 2 della legge in commento.
a) Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione.
b) Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese e Centri di produzione teatrale e di danza, ad ai Circuiti di distribuzione, ai complessi strumentali, alle societa' concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, l’Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno.
c) Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.
d) Se l’erogazione liberale in denaro è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.
E’ sufficiente conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario ed il riferimento all'Art Bonus.
Nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale, o in caso di versamenti effettuati con carta, dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/E del 28/12/2023 ha chiarito che in presenza di donazioni effettuate per il tramite di terzi intermediari, è altresì necessario conservare la quietanza attestante l’erogazione liberale e la ricevuta emessa dal beneficiario attestante l’importo agevolabile. In presenza di commissioni per il servizio di intermediazione, escluse dal beneficio, il soggetto intermediario ovvero il beneficiario dell’erogazione devono attestare il relativo importo.
Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è possibile, per i mecenati, trasmettere i dati dell’erogazione liberale effettuata e scaricare dal portale una autodichiarazione contenente tutti i dati della liberalità, se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha trasmesso al portale l’erogazione ai sensi del comma 5 dell’art.1 della legge su Art bonus. Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni ai fini della privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art bonus dei nominativi dei mecenati, che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico. L’autodichiarazione può essere conservata ed utilizzata ad uso personale, ai fini del beneficio fiscale non è necessario trasmetterla agli uffici di Art bonus.
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, codice da segnare nel credito d’imposta, per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).