Cos’è Art bonus
MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL MECENATISMO CULTURALE
Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
Erogazioni liberali che danno diritto al credito
Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali
in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizioni sono entrate
in vigore con la legge 23 dicembre n.190 del 2014, e in questo caso le agevolazioni fiscali previste dall’Art bonus,
si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015.
La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art bonus”, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
La legge 22 novembre 2017, n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” meglio conosciuta come Codice dello Spettacolo, in vigore dal 27 novembre 2017, all'art. 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo - FNSV (ex FUS) - quali le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, le imprese e centri di produzione teatrale e di danza ed i circuiti di distribuzione - la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus. Per facilitare l’identificazione dei soggetti ammessi all’Art Bonus, in fase di registrazione al portale saranno precaricate le anagrafiche fornite dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura.
La legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" estende l’Art Bonus alle donazioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora Ministero della cultura - MIC, per interventi di manutenzione, protezione e restauro anche di beni culturali di interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni) presenti nei Comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
La Legge 12 dicembre 2019, N. 156 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2019) allarga le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.
Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, N. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020) estende ad altre categorie di soggetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo - FNSV (ex FUS) quali : complessi strumentali, societa' concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus. Per facilitare l’identificazione dei soggetti ammessi all’Art Bonus, in fase di registrazione al portale saranno precaricate le anagrafiche fornite dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura.
Modalità di effettuazione
Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- tramite banca (es. bonifico);
- oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
In pratica, non possono beneficiare del credito d'imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di "tracciabilità".
Segue lo schema delle principali caratteristiche illustrate della norma.
EROGAZIONI LIBERALI OGGETTO DELL'ART BONUS
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Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
-
Sostegno degli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonchè dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
- Realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
- Erogazioni liberali effettuate per i suddetti tipi di intervento, direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione e restauro.
SOGGETTI A CUI SPETTA L'ART BONUS
Enti non commerciali: es. enti del terzo settore ed enti non commerciali, sia residenti che non residenti, associazioni, fondazioni , imprese sociali costituite non in forma di società di capitali o cooperativa. Es. Fondazioni bancarie.
Imprese: es. ditte individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, società cooperative, imprese artigiane, imprese agricole, associazioni in partecipazione, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, imprese sociali costituite in forma di società di capitali o cooperativa.
Persone fisiche: es. dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, studi associati, persone fisiche non residenti con redditi non di impresa in Italia per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
65% Erogazioni liberali a partire dal 2014 e reso permanente con la legge di stabilità 2016
Da ripartire in 3 quote annuali di pari importo
LIMITI DI SPETTANZA DEL CREDITO
PERSONE FISICHE ED ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ D'IMPRESA
15%
del reddito imponibile
TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA
(incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti)
5 per mille
dei ricavi annui
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ART BONUS
PERSONE FISICHE ED ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ D'IMPRESA
In dichiarazione dei redditi
(prima quota annuale nella misura di 1/3 dell'importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale).
TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA
In compensazione
(prima quota annuale nella misura di 1/3 a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali).
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE EROGAZIONI LIBERALI
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Effettuare i pagamenti delle erogazioni liberali in denaro mediante banca, ufficio postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari;
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conservare la ricevuta dell'operazione finanziaria con l'indicazione della cusale Art bonus seguita dall'ente beneficiario e dall'oggetto dell'erogazioni
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI
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Comunicazione pubblica mensile dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e del loro utilizzo:
Sui propri siti istituzionali
Sul portale www.artbonus.gov.it
Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.