"Gli Istituti e i luoghi della cultura sono individuati dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Con tale locuzione, si intendono le categorie individuate dal presente articolo, appartenenti ad un soggetto pubblico. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall’articolo 101 del Codice.
Per il solo caso delle Fondazioni è prevista un'eccezione come stabilito dalla Risoluzione N. 136/E - Roma, 7 novembre 2017 OGGETTO: Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus – Quesito: Sostegno ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) ""museo"", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) ""biblioteca"", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) ""archivio"", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) ""area archeologica"", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) ""parco archeologico"", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) ""complesso monumentale"", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale."