"Gli Istituti e i luoghi della cultura sono individuati dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Con tale locuzione, si intendono le categorie individuate dal presente articolo, appartenenti ad un soggetto pubblico, destinate alla pubblica fruizione e che espletano un servizio pubblico. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall’articolo 101 del Codice.
Per il solo caso delle Fondazioni è prevista un'eccezione come stabilito dalla Risoluzione N. 136/E - Roma, 7 novembre 2017 OGGETTO: Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus – Quesito: Sostegno ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) ""museo"", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) ""biblioteca"", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) ""archivio"", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) ""area archeologica"", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) ""parco archeologico"", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) ""complesso monumentale"", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale."