La portata di tali interventi va intesa in senso ampio, nella misura in cui essi siano riconducibili alla funzione di tutela di cui all’art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.). Detta funzione comprende le attività dirette a garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.