L’Art Bonus può essere applicato nei casi a, b, c di seguito riportati per effetto del comma 1 dell’art.1 D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., mentre il caso d è contemplato dal comma 2 della legge in commento.
Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione , anche nel caso di erogazioni liberali destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi.
Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese, Centri di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, l’Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno.
Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.