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Con la Risposta dell’AE n. 119 del 29/04/2025 si afferma che “la sottoposizione a tutela di tutti i beni individuati attraverso il combinato disposto dall'articolo 10, comma 1 e comma 5, è provvisoria, in attesa di una verifica ad hoc da svolgersi da parte della amministrazione dei beni culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Di rimando, la qualità di bene culturale si consolida definitivamente per i beni di proprietà di tali enti, a seguito della verifica ex art. 12, comma 2, che opera da condizione risolutiva (se negativa) o da conferma (se positiva). […]
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento di un vantaggio di natura economica, quale può essere considerato il beneficio fiscale in parola, è necessario che la qualità di bene culturale sia cristallizzata attraverso la verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. […]
Qualora a seguito della verifica ex articolo 12, comma 2, dovesse emergere la carenza di interesse culturale, […] nel caso dell'attribuzione di vantaggi di natura economica, la mancata conferma della culturalità del bene comporterebbe la ripetizione del vantaggio di natura economica ottenuto senza alcun titolo, generando un inevitabile aggravio per l'amministrazione.