In questo caso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che, in mancanza della causale che identifichi il carattere di liberalità del versamento, sia necessario, da parte dell’ente beneficiario, il rilascio di una ricevuta contenente gli elementi come il carattere di liberalità del pagamento e la modalità utilizzata. Si riporta di seguito il passaggio tratto dalle Istruzioni pubblicate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”, Roma 30 maggio 2024 - Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo G9-Sez. VII), pag. 25-27.
“…nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata
"....è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario....."
"Per le erogazioni liberali effettuate nell’ambito di attività di raccolta fondi (c.d. fundraising), per il tramite di soggetti terzi, ad esempio piattaforme online intermediarie, ….. è necessario che sussistano le condizioni di tracciabilità delle donazioni, che consentano di identificare il donante, il beneficiario e l’importo versato nella sua interezza a quest’ultimo tramite la piattaforma, la quale si pone come mero intermediario del trasferimento dell’erogazione liberale tra i due soggetti. La base di calcolo dell’Art-bonus deve essere, tuttavia, determinata al netto dell’eventuale commissione spettante alla piattaforma di intermediazione per il servizio reso. Detta commissione, qualora risulti a carico del donante, può essere versata in aggiunta all’importo elargito quale liberalità oppure addebitata mediante il suo scorporo dall’importo complessivamente trasferito al soggetto. In tale ultima ipotesi, è necessario che l’importo netto (base di calcolo per l’Art bonus) venga debitamente evidenziato nella ricevuta emessa dal beneficiario. In presenza di donazioni effettuate per il tramite di terzi intermediari, è altresì necessario conservare la quietanza attestante l’erogazione liberale e la ricevuta emessa dal beneficiario attestante l’importo agevolabile. In presenza di commissioni per il servizio di intermediazione, escluse dal beneficio, la società di crowdfunding ovvero il beneficiario dell’erogazione devono attestare il relativo importo”
A seguito della registrazione dell’erogazione liberale nel portale da parte dell’ente beneficiario, il mecenate potrà inoltre scaricare l’autodichiarazione dal portale governativo www.artbonus.gov.it.