Sono disposte incompatibilità con altre norme di agevolazione fiscale per le donazioni per iniziative culturali al fine di evitare che con un’unica liberalità si benefici di più agevolazioni.
Per il periodo di vigenza dell’Art Bonus è infatti previsto che non si applichino le agevolazioni previste per le persone fisiche dall’art. 15, comma 1, lett. h) ed i) del TUIR e quelle previste per le imprese dall’art. 100, comma 2, lett. f) e g) dello stesso provvedimento.
Il nuovo provvedimento non riguarda invece la disposizione contenuta nella lettera m) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto “mecenatismo culturale” attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il Ministero della cultura e l’Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori. Vengono però definitivamente abrogate – anche perché, di fatto mai attuate – le disposizioni in tema di “micro-mecenatismo” dei privati alla cultura di cui all’art. 12 del D.L. n. 91/2013.