Sì, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.
"Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (i.e., dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che non svolgono attività d’impresa (i.e., enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici). Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del TUIR, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista dell’articolo 5 del TUIR ai fini della imputazione del reddito.
Ai fini dell’individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla definizione fornita dall’articolo 55 del TUIR.
Ai sensi del primo comma di tale articolo, “sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali” sia in forma individuale che collettiva.
Rientrano, quindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (i.e., imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (i.e., società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).
Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale.
Viceversa – analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 147 del TUIR – gli stessi applicano il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (i.e., 15 per cento del reddito imponibile) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.
Si precisa, inoltre, che il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR e all’articolo 57 dello stesso testo unico."
Paragrafo 3 Circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24 E.