Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Articolo 1 - “Art-bonus – credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura”).
La legge di stabilità 2016 (28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 318) ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n.106.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - art. 1 comma 11 (entrata in vigore il 1 gennaio 2015).
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – art. 1 comma 318 (entrata in vigore il 1 gennaio 2016).
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” – art. 17 e Allegato 1 (entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016)
Legge 22 novembre 2017, n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” – art. 5 comma 1 (entrata in vigore dal 27/12/2017)
Legge 12 dicembre 2019, N. 156 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2019)
Decreto-Legge 19 maggio 2020, N. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020)
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Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31/07/2014 Articolo 1 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ""Art bonus"".
Risoluzione N. 87/E Roma, 15 ottobre 2015 OGGETTO: Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus” – Quesito: Fondazioni bancarie
Risoluzione N. 136/E Roma, 07 novembre 2017 - OGGETTO: Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus” – Quesito: Sostegno ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Risoluzione N. 40/E Roma, 15 luglio 2020 - OGGETTO: Interpello - Spettacolo teatrale annullato per emergenza epidemiologica - Rinuncia al voucher/rimborso da parte dell'avente diritto - Rilevanza come erogazione liberale - Credito di imposta Art-bonus - Spettanza
E' una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta dall'art.1 dal D.L.n. 83/2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.
La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo quanto previsto dal D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i. La nuova disposizione legislativa mira, infatti, ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l’attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo quanto previsto dal D.l. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i. Ulteriori precisazioni sono riportate nel paragrafo 3 della circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24
No, non è prevista. Fa eccezione il caso del sostegno agli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica che possono utilizzare le erogazioni anche per l'acquisto di opere per incrementare le proprie raccolte.
Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.
L'erogazione liberale, o elargizione liberale o mecenatismo è un contributo in danaro elargito da un benefattore senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica.
Sponsorizzazione e erogazione liberale
“Uno spunto utile al fine di distinguere le due fattispecie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, è dato dal d.m. 3 ottobre 2002, attuativo dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante la prima disciplina delle agevolazioni fiscali in favore delle erogazioni liberali, il quale ha precisato, all'articolo 5, comma 3, che possono considerarsi erogazioni liberali anche le elargizioni che diano luogo ad un "pubblico ringraziamento" del beneficiario al mecenate. La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che: "Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante."
La previsione normativa risolve, sia pur implicitamente, il problema della distinzione tra mecenatismo e sponsorizzazioni, lasciando intendere che quest'ultima figura puo' dirsi ricorrente solo qualora la promozione del nome, dell'immagine, del marchio, dell'attivita', dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato, obbligo che costituisce la controprestazione del finanziamento erogato dallo sponsor. Qualora, invece, l'erogazione dello sponsor sia sorretta da spirito di liberalita' o abbia comunque carattere di gratuita' (ancorche' eventualmente corrisponda a un interesse di rilevanza patrimoniale dell'erogante), e non sia accompagnata da alcun obbligo posto a carico dello sponsee, si e' al di fuori dello schema della sponsorizzazione, rientrandosi, invece, in quello del mecenatismo, e cio' anche qualora il soggetto finanziatore benefici comunque di un ritorno di immagine per effetto del comportamento spontaneo, di pubblico ringraziamento, posto in essere dallo sponsorizzato.
La stessa disciplina fiscale non esclude, pertanto, la natura di erogazione liberale dell'atto allorquando lo stesso sia accompagnato da forme di riconoscimento essenzialmente morale, non trasmodante in una forma di promozione dell'azienda o dei suoi prodotti. D'altra parte, se e' vero che, di regola, l'elargizione liberale e' lo strumento adoperato dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche non perseguenti fini di lucro, esso non e' percio' precluso alle persone giuridiche lucrative e alle imprese commerciali in generale.
In tali casi l'amministrazione procedente dovra' prestare un'attenzione particolare a che il riconoscimento morale attribuito al donatore impresa commerciale non travalichi i limiti suoi propri per assumere la consistenza di una vera e propria sponsorizzazione (con i connessi regimi di selezione concorrenziale e tributario suoi propri).
Allegato A - I.3.1 Distinzione rispetto alle erogazioni liberali. Articolo 1 Decreto 19 dicembre 2012, Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate.” (13A02045) (GU n.60 del 12-3-2013)
l comma 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., precisano che, il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro e per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- per la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
L’Art bonus può essere applicato nei casi a, b, c di seguito riportati per effetto del comma 1 dell’art.1 D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., mentre il caso d è contemplato dal comma 2 della legge in commento.
Con tale locuzione, si intendono cose mobili e immobili di interesse culturale, secondo la definizione dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, appartenenti ad un soggetto pubblico. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall’articolo 10, comma 1, del Codice. Il beneficio fiscale dell’art-bonus non può essere applicato, perciò, agli interventi di manutenzione, restauro e protezione di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi, restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.
Articolo 10.
(Beni culturali)
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’Articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
La portata di tali interventi va intesa in senso ampio, nella misura in cui essi siano riconducibili alla funzione di tutela di cui all’art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42). Detta funzione comprende le attività dirette a garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
"Gli Istituti e i luoghi della cultura sono individuati dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Con tale locuzione, si intendono le categorie individuate dal presente articolo, appartenenti ad un soggetto pubblico. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall’articolo 101 del Codice.
Per il solo caso delle Fondazioni è prevista un'eccezione come stabilito dalla Risoluzione N. 136/E - Roma, 7 novembre 2017 OGGETTO: Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus – Quesito: Sostegno ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) ""museo"", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) ""biblioteca"", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) ""archivio"", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) ""area archeologica"", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) ""parco archeologico"", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) ""complesso monumentale"", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale."
Il beneficio fiscale si applica per le erogazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014 per i casi contemplati nell’art. 1 “ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura “ della Legge 29 luglio 2014, n. 106 ad eccezione delle erogazioni che si riferiscono all’emendamento art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che prevedeva: “ All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse” per le quali il beneficio fiscale ha validità dal 2015 .
Per le erogazioni liberali effettuate nell’anno fiscale 2014, precedente all’entrata in vigore della legge di stabilità, sono eleggibili ai fini dell’Art bonus esclusivamente le erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti.
Per le erogazioni liberali in favore dei Teatri di Tradizione invece si applicano le agevolazioni già previste dal TUIR, art. in quanto l’estensione dell’Art bonus a questa categoria è stata introdotta solo a partire dal 1 gennaio 2015 con la legge di stabilità che ha modificato l’art. 1 del D.l. 83/2014 convertito in legge n.106/2014.
I benefici fiscali relativi alle erogazioni liberali finalizzate all’attività di sostegno dei Teatri di Tradizione e delle Fondazioni Lirico Sinfoniche sono stati introdotti con un emendamento alla legge di stabilità 2015, art. 1 comma 11 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 entrata in vigore il 1 gennaio 2015. Pertanto è stata estesa la possibilità di fruire degli sgravi introdotti dall’Art bonus a chi sosterrà le attività delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, con erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno fiscale 2015.
L’ente concessionario o affidatario può essere un soggetto a cui è stata affidata e contrattualizzata la gestione/valorizzazione di un bene pubblico.
Si, il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito di imposta introdotto dall’Art bonus spetta per le erogazioni liberali effettuate esclusivamente in denaro.
Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si richiamano le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.
Le erogazioni liberali, pertanto, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Consulta la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24 E del 31/07/2014
E’ sufficiente conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario.
E’ possibile comunicare i dati relativi all’erogazione effettuata tramite il portale www.artbonus.gov.it
Devi ottemperare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge in commento ovvero:
a) Pubblicare sul tuo sito istituzionale, in una pagina dedicata ed in modo chiaro e facilmente individuabile, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, la destinazione e l'utilizzo delle stesse.
Comunicare con scadenza mensile, attraverso il pannello di controllo del portale www.artbonus.gov.it, l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, lo stato di conservazione del bene oggetto dell'erogazione liberla, le informazioni relative alla destinazione e l'utilizzo dell’erogazione liberale ricevuta, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto su di esso, i fondi pubblici assegnati al bene per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.
Sul portale www.artbonus.gov.it l’ente beneficiario dell’erogazione dovrà registrarsi ed aggiornare mensilmente lo stato delle erogazioni ricevute.
Dopo la registrazione ogni ente avrà un profilo attraverso il quale potrà inserire, aggiornare e pubblicare tutti i dati relativi ad ogni erogazione liberale ricevuta. Poiché ti verrà richiesto di inserire anche il codice fiscale o la partita iva del mecenate, assicurati di reperire tale identità fiscale (ad esempio attraverso la causale del bonifico o con una comunicazione diretta).
Per il mecenate è sufficiente effettuare l’erogazione liberale al soggetto beneficiario, una volta concordato con lo stesso la sua finalizzazione.
Sarà obbligo dei soggetti beneficiari comunicare e rendere note, come stabilito dalla legge, le modalità di utilizzo delle somme ricevute. Al fine di facilitare il compito al beneficiario riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni ricevute assicurarsi di avergli fornito la propria identità fiscale (codice fiscale o partita iva).
E’ sufficiente conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica Art bonus, oggetto ed ente beneficiario.
Per apparire nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale Art bonus, che riporta la denominazione e l’oggetto dell’erogazione effettuata, il mecenate dovrà compilare un form online, rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali per tale fine.
Si, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.
"Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (i.e., dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che non svolgono attività d’impresa (i.e., enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici). Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del TUIR, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista dell’articolo 5 del TUIR ai fini della imputazione del reddito.
Ai fini dell’individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla definizione fornita dall’articolo 55 del TUIR.
Ai sensi del primo comma di tale articolo, “sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali” sia in forma individuale che collettiva.
Rientrano, quindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (i.e., imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (i.e., società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).
Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale.
Viceversa – analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 147 del TUIR – gli stessi applicano il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (i.e., 15 per cento del reddito imponibile) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.
Si precisa, inoltre, che il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR e all’articolo 57 dello stesso testo unico."
Si riporta il testo del (Paragrafo 4 Circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24 E)
"Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 luglio 2014, n. 106.
In merito alle modalità di fruizione, il comma 3 prevede che “ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.
Atteso che il citato comma 3 consente l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
Come già evidenziato, i soggetti titolari di reddito di impresa, così come individuati nel paragrafo 3 della presente circolare, utilizzano il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Si precisa che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, si ricorda che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in commento, il credito non soggiace ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, che, al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Per espressa previsione di legge, all’Art-Bonus non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Inoltre, si precisa che per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro."
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, codice da segnare nel credito d’imposta, per l’ Art bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).
Molti degli Enti pubblici territoriali stanno già pubblicizzando sui loro siti web i beni verso i quali indirizzare le erogazioni liberali specificando anche le modalità di versamento. Attraverso il sito www.artbonus.gov.it saranno inoltre visibili i beni/enti già oggetto di erogazioni liberali a cui aggiungere la propria liberalità.
Se non si conosce l’ente beneficiario oppure ancora non si è identificato un bene o un’attività che si vuole fare oggetto di mecenatismo, attraverso il sito www.artbonus.gov.it si può segnalare l’esigenza e si verrà contattati.
Se il bene/soggetto beneficiario è già identificato e rientra tra quelli previsti dalla legge, basta effettuare un versamento sul conto indicato dall’ente beneficiario specificando nella causale oggetto/beneficiario. Al fine di facilitare il compito al beneficiario riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni ricevute assicurarsi di avergli fornito la propria identità fiscale (codice fiscale o partita iva).
Sono disposte incompatibilità con altre norme di agevolazione fiscale per le donazioni per iniziative culturali al fine di evitare che con un’unica liberalità si benefici di più agevolazioni.
Per il periodo di vigenza dell’Art bonus è infatti previsto che non si applichino le agevolazioni previste per le persone fisiche dall’art. 15, comma 1, lett. h) ed i) del TUIR e quelle previste per le imprese dall’art. 100, comma 2, lett. f) e g) dello stesso provvedimento.
Il nuovo provvedimento non riguarda invece la disposizione contenuta nella lettera m) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto “mecenatismo culturale” attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il MiBACT e l’Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori. Vengono però definitivamente abrogate – anche perché, di fatto mai attuate – le disposizioni in tema di “micro-mecenatismo” dei privati alla cultura di cui all’art. 12 del D.L. n. 91/2013.
No, al momento questa modalità di elargizione dell’erogazione liberale da parte del mecenate non è contemplata.
Per il solo caso delle Fondazioni bancarie è prevista un'eccezione come stabilito dalla Risoluzione N. 87/E Roma, 15 ottobre 2015 OGGETTO: Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus” – Quesito: Fondazioni bancarie
Un ente ecclesiastico si configura come beneficiario di erogazioni liberali eleggibili ai fini dell’Art bonus, soltanto se il bene oggetto di erogazione è di proprietà di un ente pubblico e l’ente ecclesiastico è il concessionario o affidatario/gestore del bene in oggetto.
Il beneficio fiscale c.d. Art Bonus riguarda le erogazioni liberali e non le sponsorizzazioni. Facendo riferimento alle linee guida del D.M. 19 dicembre 2012 del MiBACT, è possibile una forma di riconoscimento morale al mecenate senza che questo rappresenti un obbligo per l’ente beneficiario. In tale ottica è accettabile menzionare nel sito web degli enti beneficiari, previa opportuna liberatoria da parte del mecenate, un pubblico ringraziamento a quest’ultimo (solo citando il nome o la ragione sociale senza far riferimento al marchio, attività, prodotti, etc). Analogamente sul sito www.artbonus.gov.it è prevista una pagina di pubblico ringraziamento per i mecenati che forniranno i dati relativi alle loro erogazioni corredati da opportuna liberatoria.
Un progetto di valorizzazione è nozione più ampia, che però include l’ipotesi ammessa al beneficio nella misura in cui comprende anche un intervento di recupero (manutenzione/protezione/restauro) di un bene culturale. Le erogazioni liberali dovranno però essere finalizzate all’attività di recupero.
Una Fondazione privata che gestisce un “Istituto e Luogo della cultura pubblico”, le cui collezioni siano di proprietà pubblica, può ricevere erogazioni liberali Art Bonus per il sostegno dell'attività svolta solo quando sia costituita per iniziativa di soggetti pubblici (e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti) e possegga indici rivelatori della natura sostanzialmente pubblica come chiarito dalla Risoluzione N. 136/E - Roma, 7 novembre 2017 OGGETTO: Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus – Quesito: Sostegno ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Gli Istituti e i luoghi della cultura sono individuati dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.). Con tale locuzione, si intendono le categorie individuate dal presente articolo, appartenenti ad un soggetto pubblico, Musei, Biblioteche, Archivi, Complessi monumentali, Aree e Parchi archeologici. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall’articolo 101 del Codice.
La legge 22 novembre 2017, n. 175 recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” meglio conosciuta come Codice dello Spettacolo, in vigore dal 27 novembre 2017, all'art. 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) - quali le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, le imprese e centri di produzione teatrale e di danza ed i circuiti di distribuzione - la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus. Per facilitare l’identificazione dei soggetti ammessi all’Art Bonus, in fase di registrazione al portale sono disponibili le anagrafiche fornite dalla Direzione Generale Spettacolo del MiBACT. Si fa riferimento anche alla Risposta N. 18 dell'Agenzia delle Entrate - OGGETTO: Chiarimenti sulla applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art-Bonus) Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Quesito: Sostegno ai soggetti del settore Spettacolo Clicca qui
Si riporta di seguito il testo dell’articolo 5, comma 1, estratto dalla legge in commento che individua le ulteriori categorie dei soggetti ammissibili.
"Art. 5. Benefici e incentivi fiscali
1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione»."
Il DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 19 maggio 2020, estende ad altre categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) quali : complessi strumentali, societa' concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus.
Le persone fisiche che compilano il modello 730/2019 devono inserire l’ammontare delle erogazioni effettuate nel quadro G, Sezione VII, rigo G9; quelle che compilano il modello Redditi PF 2019 nel quadro CR14, mentre le imprese possono compilare la sezione I del quadro RU inserendo il codice credito A3.
Si. E’ possibile effettuare erogazioni liberali oltre che con il bonifico bancario, servendosi delle altre modalità che garantiscano la tracciabilità dei movimenti, cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, in virtù dei sistemi di pagamento richiamati nella legge Art bonus ovvero ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 241/97.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare e nell’ipotesi in cui dall’estratto conto della carta di credito, carta di debito o carta prepagata, sia possibile individuare solo il soggetto beneficiario dell’erogazione e non il carattere della liberalità del versamento, il mecenate deve essere in possesso di una ricevuta che dovrà rilasciare a suo favore l’ente beneficiario dell’erogazione.
Il mecenate per poter documentare l’erogazione liberale Art bonus ed ottenere il beneficio fiscale, dovrà conservare, ai fini delle dichiarazioni dei redditi, l’estratto conto della carta dal quale si evinca l’importo del pagamento/liberalità ed il nome del soggetto beneficiario, insieme ad una ricevuta che dovrà rilasciare l’ente beneficiario dell’erogazione liberale. Tale ricevuta deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare il carattere di liberalità del versamento fatto dal mecenate, ovvero: il riferimento all’Art bonus, il nome/ragione sociale del Mecenate, il soggetto e l’oggetto destinatario di erogazione, titolo dell’intervento (facoltativo), e la modalità di versamento utilizzata.
Il credito di imposta potrà essere goduto solo dalla persona intestataria del conto corrente legato alla carta utilizzata per il pagamento.
Il DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 meglio conosciuto come Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, estende ad altre categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) quali : complessi strumentali, societa' concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus. Per facilitare l’identificazione dei soggetti ammessi all’Art Bonus, in fase di registrazione al portale sono disponibili precaricate le anagrafiche fornite dalla Direzione Generale Spettacolo del MiBACT.
Per le nuove categorie introdotte dal Decreto Rilancio (complessi strumentali, societa' concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti) le erogazioni liberali eleggibili, che potranno beneficiare del credito di imposta Art bonus, sono esclusivamente i versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, 19 maggio 2020.
Si riporta di seguito il testo dell'art. 183 comma 9 estratto dal decreto.
“Art. 183. Misure per il settore cultura
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: ''di distribuzione'' sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti".
Si, è possibile secondo quanto stabilito nella Risoluzione N. 40/E del 15 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, che consente, ai possessori di voucher per spettacoli promossi dagli enti eleggibili all’Art bonus annullati causa Covid-19, di poterli trasformare in erogazioni liberali Art bonus in favore di quell’ente, ottenendo un credito di imposta pari al 65% dell’importo speso per l’acquisto dei biglietti.
Aver richiesto i voucher con le modalità previste dall’art. 88 del d.l. n. 18 del 2020 e s.m.i. (meglio conosciuto come Decreto Cura Italia) ha riconosciuto indirettamente in capo al venditore dei biglietti/emettitore del voucher, il diritto di trattenere le somme di denaro incassate per la vendita dei biglietti.
L’ente su richiesta del soggetto rinunciatario del voucher (mecenate), dovrà fornire un’attestazione nella quale siano indicati tutti gli elementi necessari per riconoscere ed individuare - nell’importo e nella causale - l’erogazione liberale del mecenate a sostegno di quell’ente, così come previsto dalla norma Art Bonus art. 1 d.l. n. 83/2014 e s.m.i.
Una volta annullato il voucher mediante l’attestazione resa dall’ente al mecenate, l’ente dovrà registrare sul portale www.artbonus.gov.it l’importo non rimborsato mediante voucher - che rappresenterà il valore in euro della donazione Art bonus che avrà la data dell’emissione dell’attestazione - ed assolvere a tutti gli obblighi di trasparenza sulle erogazioni liberali Art bonus come previsto dall’ art. 1 – Art bonus del d.l. n. 83 e s.m.i.
L'attestazione dovrà, quindi, contenere i seguenti dati:
Ente destinatario dell'erogazione liberale Art Bonus
Tipologia di donatore (Persona fisica, Ente non commerciale, Impresa)
Nome/Cognome o Ragione sociale
Codice fiscale o P. Iva del possessore di voucher
Causale: Donazione Art Bonus a sostegno dell’Ente
Importo: € __,00 non rimborsato mediante voucher (risoluzione AE 40E 2020)
Data di emissione dell’attestazione (che individua la data della donazione)
Scarica il Fac-simile dell’attestazione.
In questo caso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che in mancanza della causale che identifichi il carattere di liberalità del versamento sia necessario da parte dell’ente beneficiario, il rilascio di una ricevuta contenente gli elementi come il carattere di liberalità del pagamento e la modalità utilizzata. Si riporta di seguito il passaggio tratto dalle Istruzioni pubblicate dall’AE Circolare n. 19 del 08/07/2020, pag. 395 e 396.
“…nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
…è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.”
A seguito della registrazione dell’erogazione liberale nel portale da parte dell’ente beneficiario, il mecenate potrà inoltre scaricare l’autodichiarazione dal portale governativo artbonus.gov.it .
Nell’ambito dei soggetti ammissibili a promuovere una raccolta fondi Art Bonus, un affidatario temporaneo è un soggetto terzo al quale il proprietario/concessionario che gestisce un bene culturale pubblico affida lo stesso bene, o solo parti di esso, per un tempo limitato alla raccolta fondi e realizzazione di un progetto di manutenzione/protezione/restauro. Consulta le Risposte n. 20 del 03/10/2018 e n. 452 del 07/10/2020.
L’Agenzia delle Entrate, interpellato il MiBACT con la pubblicazione della Risposta n. 20 del 03/10/2018, ha stabilito che le erogazioni liberali effettuate dai mecenati potranno usufruire del credito d’imposta a patto che venga stipulata una convenzione a monte che identifichi il bene e il lavori da effettuare.
Inoltre, attraverso la pubblicazione della Risposta n. 452 del 07/10/2020, ha chiarito che è opportuno che l’affidatario temporaneo fornisca la documentazione attestante gli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori, in modo da verificare la corrispondenza tra le somme ricevute in donazione e quindi in parte a carico dello Stato attraverso lo strumento della donazione fiscale. E’ inoltre necessario che le erogazioni liberali riportino nella causale del versamento l’esplicito riferimento ai lavori in oggetto.
In fine l’affidatario temporaneo dovrà produrre un’attestazione di ricevuta delle somme per il restauro in cui appaia in modo inequivocabile che si tratti di erogazioni liberali per il bene culturale di appartenenza pubblica.